(CODICE CIVILE-art. 2718)
                             Art. 2718. 
 
               (Valore probatorio di copie parziali). 
 
  Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate  nella
forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e  sono
debitamente autorizzati, fanno piena  prova  solo  per  quella  parte
dell'originale che riproducono letteralmente.