(CODICE CIVILE-art. 2734)
                             Art. 2734. 
 
             (Dichiarazioni aggiunte alla confessione). 
 
  Quando alla dichiarazione indicata  dall'art.  2730  si  accompagna
quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare  l'efficacia
del fatto  confessato  ovvero  a  modificarne  o  a  estinguerne  gli
effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrita'  se
l'altra parte non contesta la verita' dei fatti o  delle  circostanze
aggiunte.  In  caso  di  contestazione,  e'  rimesso  al  giudice  di
apprezzare, secondo  le  circostanze,  l'efficacia  probatoria  delle
dichiarazioni.