(CODICE CIVILE-art. 2757)
                             Art. 2757. 
 
(Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per  la  produzione
                             agricola). 
 
  I  crediti  per  le  somministrazioni  di   sementi,   di   materie
fertilizzanti e antiparassitarie e di  acqua  per  irrigazione,  come
pure i crediti per lavori di coltivazione e di  raccolta  dell'annata
agricola hanno privilegio sui frutti,  alla  cui  produzione  abbiano
concorso. 
 
  Il privilegio si puo' esercitare finche' i frutti  si  trovano  nel
fondo o nelle sue dipendenze. 
 
  Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2756.