(CODICE CIVILE-art. 276)
                              Art. 276. 
 
                      (Legittimazione passiva). 
 
  La domanda per la  dichiarazione  di  paternita'  o  di  maternita'
naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore  o,
in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi. 
 
  Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse.