(CODICE CIVILE-art. 2762)
                             Art. 2762. 
 
               (Privilegio del venditore di macchine). 
 
  Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a  lire  trentamila
ha privilegio per il prezzo  non  pagato  sulle  macchine  vendute  e
consegnate, anche se sono incorporate  o  congiunte  all'immobile  di
proprieta' del compratore o di un terzo. 
 
  Il privilegio e' subordinato alla trascrizione dei  documenti,  dai
quali la vendita e il credito risultano, nel  registro  indicato  dal
secondo comma dell'art. 1524. La trascrizione e' eseguita  presso  il
tribunale nella giurisdizione del quale e' collocata la macchina. 
 
  Il privilegio dura per un triennio dalla data della  vendita  e  ha
effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore
nel luogo dove e' stata eseguita la trascrizione, salvo  il  caso  di
sottrazione fraudolenta. 
 
  Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche
autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia  sul  macchinario,
le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo  per  l'acquisto.
Il privilegio sussiste a condizione che  il  documento  rilasciato  a
prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e  la  scadenza
del credito, contenga l'esatta designazione della  macchina  soggetta
al privilegio e sia trascritto a norma del secondo  comma  di  questo
articolo. 
 
  Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore,  e'
preferito il creditore che ha trascritto per primo.