Art. 2771. (Crediti per il tributo fondiario e altri tributi diretti). I crediti dello Stato per il tributo fondiario iscritto nel ruolo dell'anno in cui si procede all'esecuzione e dell'anno precedente, nonche' i crediti per le sovrimposte comunali e provinciali per lo stesso periodo di tempo sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge. Eguale privilegio, per lo stesso periodo di tempo, hanno i crediti dello Stato per ogni altro tributo diretto sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce, in conformita' delle leggi speciali. Se si tratta di ruoli suppletivi, il privilegio non puo' esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio.