(CODICE CIVILE-art. 2771)
                             Art. 2771. 
 
     (Crediti per il tributo fondiario e altri tributi diretti). 
 
  I crediti dello Stato per il tributo fondiario iscritto  nel  ruolo
dell'anno in cui si procede all'esecuzione  e  dell'anno  precedente,
nonche' i crediti per le sovrimposte comunali e  provinciali  per  lo
stesso periodo di tempo sono privilegiati sopra  gli  immobili  tutti
del contribuente situati nel territorio del comune in cui il  tributo
si riscuote, e sopra i frutti, i fitti  e  le  pigioni  degli  stessi
immobili,  senza  pregiudizio  dei  mezzi  speciali   di   esecuzione
autorizzati dalla legge. 
 
  Eguale privilegio, per lo stesso periodo di tempo, hanno i  crediti
dello Stato per ogni altro tributo  diretto  sopra  gli  immobili  ai
quali il tributo si riferisce, in conformita' delle leggi speciali. 
 
  Se  si  tratta  di  ruoli  suppletivi,  il  privilegio   non   puo'
esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio.