Art. 2772. (Crediti dello Stato per tributi indiretti). Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce. Il privilegio non si puo' esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistati sugli immobili. Se si tratta d'imposta di registro suppletiva, il privilegio non si puo' neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi dopo la registrazione dell'atto. Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, ne' ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.