(CODICE CIVILE-art. 2772)
                             Art. 2772. 
 
            (Crediti dello Stato per tributi indiretti). 
 
  Hanno pure privilegio  i  crediti  dello  Stato  per  ogni  tributo
indiretto sopra gli immobili ai quali il  tributo  si  riferisce.  Il
privilegio non si puo' esercitare in pregiudizio dei  diritti  che  i
terzi hanno anteriormente acquistati sugli  immobili.  Se  si  tratta
d'imposta di registro suppletiva, il privilegio non si  puo'  neppure
esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati dai  terzi  dopo  la
registrazione dell'atto. 
 
  Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione,
non ha effetto a danno dei creditori del defunto che  hanno  iscritto
la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui,  ne'  ha  effetto  a
danno dei creditori che hanno esercitato il  diritto  di  separazione
dei beni del defunto da quelli dell'erede.