(CODICE CIVILE-art. 2773)
                             Art. 2773. 
 
         (Crediti dei comuni e delle provincie per tributi). 
 
  I crediti dei comuni e delle provincie per i tributi previsti dalla
legge per la finanza locale hanno privilegio sopra  gli  immobili  ai
quali i tributi stessi si riferiscono. 
 
  Il privilegio non  e  opponibile  ai  terzi  che  hanno  acquistato
anteriormente diritti sugli immobili.