(CODICE CIVILE-art. 2806)
                             Art. 2806. 
 
               (Pegno di diritti diversi dai crediti). 
 
  Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella  forma
rispettivamente richiesta per il trasferimento  dei  diritti  stessi,
fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787. 
 
  Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.