(CODICE CIVILE-art. 2835)
                             Art. 2835. 
 
              (Iscrizione in base a scrittura privata). 
 
  Se il titolo per l'iscrizione  risulta  da  scrittura  privata,  la
sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o
accertata giudizialmente. 
 
  Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se  questa
e' depositata in pubblico archivio o  negli  atti  d'un  notaio,  una
copia autenticata, con la certificazione che  ricorrono  i  requisiti
innanzi indicati. 
 
  L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri
immobiliari.