Art. 284. (Condizioni per la legittimazione per decreto reale). La legittimazione puo' essere concessa con decreto reale quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbia raggiunto l'eta' indicata nel secondo comma dell'art. 250; 2) che il genitore il quale la domanda non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio ne' discendenti da essi; 3) che per il genitore vi sia l'impossibilita' o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio; 4) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente e' unito in matrimonio.