(CODICE CIVILE-art. 2844)
                             Art. 2844. 
 
                      (Azioni e notificazioni). 
 
  Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i  creditori
sono promosse davanti all'autorita' giudiziaria competente, per mezzo
di citazione da farsi alla  persona  in  mani  proprie  o  all'ultimo
domicilio da essi eletto. 
 
  La stessa disposizione si  applica  per  ogni  altra  notificazione
relativa alle dette iscrizioni. 
 
  Se non e' stata fatta elezione  di  domicilio  o  se  e'  morta  la
persona ovvero e' cessato l'ufficio  presso  cui  si  era  eletto  il
domicilio, le citazioni  e  le  notificazioni  possono  essere  fatte
all'ufficio presso il quale l'iscrizione e' stata presa. 
 
  Se si tratta di  giudizio  promosso  dal  debitore  contro  il  suo
creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale
o parziale dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei  modi
ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.