(CODICE CIVILE-art. 2849)
                             Art. 2849. 
 
             (Durata dell'ipoteca legale della moglie). 
 
  L'iscrizione dell'ipoteca  legale  della  moglie  conserva  il  suo
effetto, senza che sia rinnovata, durante il matrimonio e per un anno
successivo allo scioglimento del medesimo.