(CODICE CIVILE-art. 2861)
                             Art. 2861. 
 
                (Termine ed esecuzione del rilascio). 
 
  Il rilascio dei beni ipotecati si  esegue  con  dichiarazione  alla
cancelleria  del  tribunale  competente  per   l'espropriazione.   La
dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni  dalla  data
del pignoramento. 
 
  Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione  deve,
a cura del  terzo,  essere  annotato  in  margine  alla  trascrizione
dell'atto di pignoramento e  deve  essere  notificato,  entro  cinque
giorni dalla sua data, al creditore procedente. 
 
  Sull'istanza  di  questo  o  di  qualunque  altro  interessato,  il
tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del
quale prosegue il processo di espropriazione. 
 
  Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla
consegna all'amministratore.