(CODICE CIVILE-art. 2871)
                             Art. 2871. 
 
(Diritti del terzo datore che ha pagato i  creditori  iscritti  o  ha
                     sofferto l'espropriazione). 
 
  Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti  o  ha  sofferto
l'espropriazione ha regresso contro il  debitore.  Se  vi  sono  piu'
debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l'ipoteca  a
garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero. 
 
  Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del  debitore.  Ha
inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva
porzione e puo' esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti,
il subingresso previsto dal secondo comma dell'art. 2866.