(CODICE CIVILE-art. 2876)
                             Art. 2876. 
 
                      (Limiti della riduzione). 
 
  La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto  per  cio'
che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del  terzo  per  cio'
che riguarda il valore della cautela.