(CODICE CIVILE-art. 2883)
                             Art. 2883. 
 
            (Capacita' per consentire la cancellazione). 
 
  Chi non ha la capacita' richiesta per liberare il debitore non puo'
consentire la cancellazione  dell'iscrizione,  se  non  e'  assistito
dalle persone il cui intervento e' necessario per la liberazione. 
 
  Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore,
anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare  il  debitore,
non possono  consentire  la  cancellazione  dell'iscrizione,  ove  il
credito non sia soddisfatto.