(CODICE CIVILE-art. 2887)
                             Art. 2887. 
 
  (Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine). 
 
  L'atto con il quale e'  consentita  la  cancellazione  dell'ipoteca
costituita a  garanzia  dell'obbligazione  risultante  da  un  titolo
all'ordine deve essere presentato  al  conservatore  insieme  con  il
titolo, il quale  e'  restituito  dopo  che  il  conservatore  vi  ha
eseguito l'annotazione della cancellazione. 
 
  La cancellazione dell'ipoteca importa la  perdita  del  diritto  di
regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.