(CODICE CIVILE-art. 2899)
                             Art. 2899. 
 
   (Divieto di rinunzia a un'ipoteca a danno di altro creditore). 
 
  Il creditore, che ha ipoteca su vari  immobili,  dopo  che  gli  e'
stata fatta la  notificazione  indicata  dall'articolo  2890,  se  si
tratta  del  processo  di  liberazione  dalle  ipoteche,  o  dopo  la
notificazione del provvedimento che dispone la vendita,  in  caso  di
espropriazione, non puo' rinunziare alla sua  ipoteca  sopra  uno  di
quegli  immobili  ne'  astenersi  dall'intervenire  nel  giudizio  di
espropriazione, qualora sia con cio' favorito un creditore a danno di
altro  creditore  anteriormente  iscritto;  se  egli  rinunzia  o  si
astiene, e' responsabile dei  danni,  a  meno  che  vi  siano  giusti
motivi. 
 
  La stessa disposizione si applica nel caso in  cui  la  rinunzia  o
l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno  di  un  creditore
con ipoteca anteriore o di un altro terzo  acquirente  che  abbia  un
titolo anteriormente trascritto.