(CODICE CIVILE-art. 2915)
                             Art. 2915. 
 
      (Atti che limitano la disponibilita' dei beni pignorati). 
 
  Non hanno effetto in pregiudizio del  creditore  pignorante  e  dei
creditori che intervengono nell'esecuzione  gli  atti  che  importano
vincoli di indisponibilita', se non sono stati trascritti  prima  del
pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili  o  beni  mobili
iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data
certa anteriore al pignoramento. 
 
  Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore  pignorante
e dei creditori  che  intervengono  nell'esecuzione  gli  atti  e  le
domande per la cui efficacia rispetto ai terzi  acquirenti  la  legge
richiede la  trascrizione,  se  sono  trascritti  successivamente  al
pignoramento.