(CODICE CIVILE-art. 292)
                              Art. 292. 
 
           (Divieto di adozione per diversita' di razza). 
 
  L'adozione non e' permessa tra cittadini di razza ariana e  persone
di razza diversa. 
 
  Il Re o le autorita' a cio'  delegate  possono  accordare  dispensa
dall'osservanza di questa disposizione.