(CODICE CIVILE-art. 2931)
                             Art. 2931. 
 
            (Esecuzione forzata degli obblighi di fare). 
 
  Se non e' adempiuto un  obbligo  di  fare,  l'avente  diritto  puo'
ottenere che esso sia eseguito a  spese  dell'obbligato  nelle  forme
stabilite dal codice di procedura civile.