(CODICE CIVILE-art. 2939)
                             Art. 2939. 
 
       (Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi). 
 
  La prescrizione puo' essere opposta dai creditori e da chiunque  vi
ha interesse, qualora la parte non  la  faccia  valere.  Puo'  essere
opposta anche se la parte vi ha rinunziato.