Art. 2943. (Interruzione da parte del titolare). La prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e' incompetente. La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.