(CODICE CIVILE-art. 2953)
                             Art. 2953. 
 
          (Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi). 
 
  I diritti per i quali la legge  stabilisce  una  prescrizione  piu'
breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e' intervenuta  sentenza
di condanna passata in giudicato, si prescrivono con  il  decorso  di
dieci anni.