(CODICE CIVILE-art. 2956)
                             Art. 2956. 
 
                     (Prescrizione di tre anni). 
 
  Si prescrive in tre anni il diritto: 
    1) dei prestatori di lavoro, per le  retribuzioni  corrisposte  a
periodi superiori al mese; 
    2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e  per
il rimborso delle spese correlative; 
    3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 
    4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni  impartite
a tempo piu' lungo di un mese.