(CODICE CIVILE-art. 2959)
                             Art. 2959. 
 
          (Ammissioni di colui che oppone la prescrizione). 
 
  L'eccezione e' rigettata, se chi oppone la  prescrizione  nei  casi
indicati dagli articoli 2954, 2955 e  2956  ha  comunque  ammesso  in
giudizio che l'obbligazione non e' stata estinta.