Art. 296. (Consenso per l'adozione). Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. Se l'adottando non ha compiuto gli anni diciotto, il consenso e' dato dal suo legale rappresentante; se ha compiuto gli anni diciotto, ma non ancora gli anni ventuno, il rappresentante legale deve dare il suo assenso. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito.