(CODICE CIVILE-art. 2966)
                             Art. 2966. 
 
                (Cause che impediscono la decadenza). 
 
  La decadenza non  e'  impedita  se  non  dal  compimento  dell'atto
previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si  tratta  di  un
termine stabilito dal contratto o da una norma di  legge  relativa  a
diritti disponibili, la decadenza  puo'  essere  anche  impedita  dal
riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la  quale
si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.