(CODICE CIVILE-art. 2968)
                             Art. 2968. 
 
                      (Diritti indisponibili). 
 
  Le  parti  non  possono  modificare  la  disciplina  legale   della
decadenza ne' possono rinunziare alla decadenza medesima,  se  questa
e' stabilita dalla legge in  materia  sottratta  alla  disponibilita'
delle parti.