(CODICE CIVILE-art. 310)
                              Art. 310. 
 
              (Cessazione degli effetti dell'adozione). 
 
  Gli effetti dell'adozione cessano: 
    1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione; 
    2)   per   legittimazione   del   figlio   adottivo   da    parte
dell'adottante.