(CODICE CIVILE-art. 32)
                              Art. 32. 
 
        (Devoluzione dei beni con destinazione particolare). 
 
  Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente,  al  quale
sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da
quello proprio dell'ente, l'autorita' governativa devolve tali  beni,
con lo stesso onere, ad  altre  persone  giuridiche  che  hanno  fini
analoghi.