Art. 324. (Usufrutto legale). Il padre ha l'usufrutto dei beni del figlio finche' esercita la patria potesta', salvo quanto e' disposto nell'art. 328. Non sono soggetti ad usufrutto legale: 1) i beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, ufficio, impiego, professione o arte o in altro modo separatamente col proprio lavoro o con la propria industria; 2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione; 3) i beni lasciati o donati con la condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto: la condizione pero' non ha effetto pei beni spettanti al figlio a titolo di legittima; 4) i beni pervenuti al figlio per eredita', legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volonta' del padre.