(CODICE CIVILE-art. 335)
                              Art. 335. 
 
         (Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione). 
 
  Il genitore rimosso dall'amministrazione ed  eventualmente  privato
dell'usufrutto   legale   puo'   essere   riammesso   dal   tribunale
nell'esercizio dell'una  e  nel  godimento  dell'altro,  quando  sono
cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.