Art. 342. (Nuove nozze del genitore non ariano). Il genitore di razza non ariana, che abbia figli considerati di razza ariana, se passa a nuove nozze con persona di razza pure non ariana, perde la patria potesta' sui figli stessi, e la tutela dei medesimi e' affidata di preferenza ad uno degli avi di razza ariana.