(CODICE CIVILE-art. 353)
                              Art. 353. 
 
                       (Domanda di dispensa). 
 
  La  domanda  di  dispensa  per  le  cause  indicate   nell'articolo
precedente deve essere presentata al  giudice  tutelare  prima  della
prestazione del giuramento,  salvo  che  la  causa  di  dispensa  sia
sopravvenuta. 
 
  Il tutore e' tenuto ad assumere e  a  mantenere  l'ufficio  fino  a
quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.