(CODICE CIVILE-art. 369)
                              Art. 369. 
 
                   (Deposito di titoli e valori). 
 
  Il tutore deve  depositare  il  denaro,  i  titoli  di  credito  al
portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del  minore
presso un istituto di credito designato dal giudice  tutelare,  salvo
che questi disponga diversamente per la loro custodia. 
 
  Non e' tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti
di mantenimento e  di  educazione  del  minore  e  per  le  spese  di
amministrazione.