(CODICE CIVILE-art. 372)
                              Art. 372. 
 
                     (Investimento di capitali). 
 
  I capitali del minore devono,  previa  autorizzazione  del  giudice
tutelare, essere dal tutore investiti: 
    1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; 
    2) nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno; 
    3) in mutui garantiti da idonea  ipoteca  sopra  beni  posti  nel
Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici  istituti  autorizzati  a
esercitare il credito fondiario; 
    4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso  altre
casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il  giudice,  sentito
il tutore e il protutore, puo' autorizzare il deposito  presso  altri
istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un  investimento
diverso da quelli sopra indicati.