Art. 391. (Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare). Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo' essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta' o del tutore. L'emancipazione puo' essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non puo' accordare l'emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potesta', salvo che concorrano gravissime ragioni.