(CODICE CIVILE-art. 394)
                              Art. 394. 
 
                    (Capacita' dell'emancipato). 
 
  L'emancipazione conferisce al minore la capacita' di  compiere  gli
atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione. 
 
  Il minore emancipato puo' con l'assistenza del curatore  riscuotere
i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e puo'  stare  in
giudizio sia come attore sia come convenuto. 
 
  Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre  il
consenso del curatore, e'  necessaria  l'autorizzazione  del  giudice
tutelare. Per gli atti indicati nell'art.  375  l'autorizzazione,  se
curatore non e' il genitore, deve essere data dal tribunale su parere
del giudice tutelare. 
 
  Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e  il  curatore,
e' nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma  dell'art.
320.