(CODICE CIVILE-art. 396)
                              Art. 396. 
 
               (Inosservanza delle precedenti norme). 
 
  Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art.  394
possono essere annullati su istanza del minore o  dei  suoi  eredi  o
aventi causa. 
 
  Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.