Art. 398. (Revoca dell'emancipazione). Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacita' ad amministrare, l'emancipazione accordata per l'art. 391 puo' essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiese l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito il minore. Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la patria potesta' o la tutela e vi rimane sino all'eta' maggiore.