(CODICE CIVILE-art. 40)
                              Art. 40. 
 
               (Responsabilita' degli organizzatori). 
 
  Gli organizzatori e coloro  che  assumono  la  gestione  dei  fondi
raccolti  sono  responsabili  personalmente  e   solidalmente   della
conservazione  dei  fondi  e  della  loro  destinazione  allo   scopo
annunziato.