Art. 404.
(( (Amministrazione di sostegno). ))
((La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere
assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice
tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.))