(CODICE CIVILE-art. 407)
                              Art. 407. 
 
                        (( (Procedimento). )) 
 
  ((Il ricorso per  l'istituzione  dell'amministrazione  di  sostegno
deve  indicare  le  generalita'  del  beneficiario,  la  sua   dimora
abituale,   le   ragioni   per   cui   si    richiede    la    nomina
dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed  il  domicilio,  se
conosciuti  dal  ricorrente,  del  coniuge,  dei  discendenti,  degli
ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. 
 
  Il giudice tutelare deve sentire personalmente la  persona  cui  il
procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel  luogo  in  cui
questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi
e le esigenze di  protezione  della  persona,  dei  bisogni  e  delle
richieste di questa. 
 
  Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni  e
sentiti i soggetti di  cui  all'articolo  406;  in  caso  di  mancata
comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone  altresi',  anche
d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri  mezzi
istruttori utili ai fini della decisione. 
 
  Il giudice tutelare puo', in ogni tempo,  modificare  o  integrare,
anche d'ufficio, le  decisioni  assunte  con  il  decreto  di  nomina
dell'amministratore di sostegno. 
 
  In ogni caso, nel procedimento  di  nomina  dell'amministratore  di
sostegno interviene il pubblico ministero.))