Art. 409. (Effetti dell'affiliazione). L'affiliazione attribuisce all'affiliante i poteri inerenti alla patria potesta'. L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve educarlo e istruirlo conformemente a quanto e' prescritto nell'art. 147. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 301, quarto comma, e 302. Il coniuge dell'affiliante puo' ottenere, nelle forme gia' indicate, che la qualita' di affiliante sia attribuita anche a lui. Se il minore e' stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei poteri inerenti alla patria potesta' spetta al merito.