Art. 412. (Procedimento per la revoca e l'estinzione). Il giudice tutelare, prima di emettere il provvedimento di revoca o di estinzione, deve sentire le persone tra cui il vincolo di affiliazione e' stato costituito e il rappresentante dell'istituto che ha prestato ricovero o assistenza al minore. Il provvedimento di revoca o di estinzione e' soggetto all'omologazione e all'annotazione previste nel terzo comma dell'art. 406.