(CODICE CIVILE-art. 412)
                              Art. 412. 
 
            (Procedimento per la revoca e l'estinzione). 
 
  Il giudice tutelare, prima di emettere il provvedimento di revoca o
di estinzione,  deve  sentire  le  persone  tra  cui  il  vincolo  di
affiliazione e' stato costituito e  il  rappresentante  dell'istituto
che ha prestato ricovero o assistenza al minore. 
 
  Il  provvedimento  di  revoca   o   di   estinzione   e'   soggetto
all'omologazione e all'annotazione previste nel terzo comma dell'art.
406.