(CODICE CIVILE-art. 412)
                              Art. 412. 
 
(( (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di  sostegno
in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). )) 
 
  ((Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno  in  violazione
di  disposizioni  di  legge,  od  in  eccesso  rispetto   all'oggetto
dell'incarico o ai poteri conferitigli dal  giudice,  possono  essere
annullati su istanza dell'amministratore di  sostegno,  del  pubblico
ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. 
 
  Possono essere parimenti annullati su  istanza  dell'amministratore
di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa,  gli
atti compiuti personalmente  dal  beneficiario  in  violazione  delle
disposizioni  di  legge  o  di  quelle  contenute  nel  decreto   che
istituisce l'amministrazione di sostegno. 
 
  Le azioni relative si prescrivono nel termine di  cinque  anni.  Il
termine  decorre  dal  momento  in  cui  e'  cessato  lo   stato   di
sottoposizione all'amministrazione di sostegno.))