(CODICE CIVILE-art. 413)
                              Art. 413. 
 
          (( (Revoca dell'amministrazione di sostegno). )) 
 
  ((Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico
ministero o taluno dei soggetti di cui  all'articolo  406,  ritengono
che  si  siano  determinati   i   presupposti   per   la   cessazione
dell'amministrazione   di   sostegno,   o   per    la    sostituzione
dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. 
 
  L'istanza e' comunicata al beneficiario  ed  all'amministratore  di
sostegno. 
 
  Il giudice tutelare provvede con  decreto  motivato,  acquisite  le
necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. 
 
  Il  giudice  tutelare  provvede  altresi',  anche  d'ufficio,  alla
dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di  sostegno  quando
questa si sia rivelata inidonea a  realizzare  la  piena  tutela  del
beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene  che  si  debba  promuovere
giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il  pubblico
ministero, affinche' vi provveda. In questo caso l'amministrazione di
sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai
sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di  interdizione
o di inabilitazione)).