Art. 418. (Poteri dell'autorita' giudiziaria). Promosso il giudizio d'interdizione, puo' essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermita' di mente. Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.